Sez. 1, Sentenza n. 4034 del 12/07/1979 (Rv. 400524 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE FISSATI DA LEGGI SOPRAVVENUTE AL POSTO DI QUELLI STABILITI DALLA LEGGE POSTA A FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO ABLATORIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ESPROPRIAZIONE PRONUNCIATA EX LEGGE N 2359 DEL 1865 - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N 865 DEL 1971 E 10 DEL 1977 - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE FISSATI DA LEGGI SOPRAVVENUTE AL POSTO DI QUELLI STABILITI DALLA LEGGE POSTA A FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO ABLATORIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ESPROPRIAZIONE PRONUNCIATA EX LEGGE N 2359 DEL 1865 - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N 865 DEL 1971 E 10 DEL 1977 - IRRILEVANZA.*
Nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennita espropriativa, l'applicabilita di criteri di liquidazione fissati da leggi sopravvenute, al posto di quelli stabiliti dalla legge in base alla quale e stato emesso il provvedimento ablatorio, postula un'espressa od implicita previsione di retroattivita. Tale situazione, pertanto, non si verifica in ipotesi di sopravvenienza delle leggi 22 ottobre 1971 n 865 e 28 gennaio 1977 n 10, con riguardo ad espropriazione pronunciata a norma della legge 25 giugno 1865 n 2359, atteso che la prima di esse non contiene alcuna previsione di retroattivita, mentre la seconda contempla l'estensione, ai procedimenti in corso, delle nuove Disposizioni da essa dettate per la Determinazione dell'indennita espropriativa (art 19), ma con limitato riguardo alle espropriazioni disciplinate da detta legge n 865 del 1971 e dalla legge 27 giugno 1974 n 247. (V 1212/78, mass n 390570).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)