Sez. 1, Sentenza n. 1212 del 10/03/1978 (Rv. 390570 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - SUCCESSIONE DI LEGGI - NORME APPLICABILI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - SUCCESSIONE DI LEGGI - NORME APPLICABILI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nel caso di successione di leggi al fine dell'individuazione delle norme applicabili per la liquidazione dell'indennita espropriativa, deve farsi riferimento alla legge in vigore al momento dell'emanazione del decreto di espropriazione, quale atto che realizza il trasferimento coattivo del bene e determina la insorgenza del diritto all'indennizzo. La legge sopravvenuta potra trovare applicazione nel giudizio di opposizione avverso la Determinazione dell'indennita solo in caso di espressa od implicita previsione di retroattivita, e non anche, quindi, nell'ipotesi, prevista dall'art 26 della legge 22 ottobre 1971 n 865, di semplice immediata operativita nei procedimenti espropriativi pendenti, tale non potendosi considerare quello di opposizione alla Determinazione dell'indennita dopo che sia stato gia emesso il decreto di espropriazione, e, peraltro, non contenendo con riguardo alla disciplina complessiva dettata, detta legge n 865 del 1971, una previsione di retroattivita. (V 3228/75, mass n 377338; (V 617/75, mass n 373933).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 20, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 24, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 32, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)