Sez. 2, Sentenza n. 52005 del 24/11/2016 Ud. (dep. 06/12/2016) Rv. 268767 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Partecipazione - Caratteristiche - Vincolo a tempo indeterminato - Perseguimento esclusivo dei fini propri dell'organizzazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione della qualità di organizzatore di un'associazione a delinquere dedita alla commissione di furti ed al "piazzamento" dei relativi compendi in capo ad un commerciante che, parallelamente all'attività lecita, fungeva da punto di riferimento dei canali di vendita illecita, individuando acquirenti, precisando prezzi e margini di guadagno ed assumendo informazioni sullo stato della merce).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)