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Sez. 1, Sentenza n. 2331 del 14/04/1995 Cc. (dep. 31/05/1995) Rv. 201295 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Partecipazione ad associazione per delinquere, comune o di tipo mafioso - Caratteristiche - Permanenza del vincolo a tempo indeterminato e perseguimento esclusivo dei fini propri dell'organizzazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di rapporti fra esponente politico e organizzazione camorristica.
Stato
decisa il 1995-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201295-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, comune di tipo mafioso, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nella associazione per delinquere. (Nella specie trattavasi di rapporti di collaborazione instauratisi fra un esponente politico ed un'organizzazione camorristica, in cui la Corte, in base ai suddetti principi, ha riconosciuto legittimamente configurabile, a carico del primo, il reato di partecipazione alla detta associazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)