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Sez. 3, Sentenza n. 10054 del 22/01/2025 Cc. (dep. 13/03/2025) Rv. 287658-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Realizzazione di sopraelevazione su precedente abuso - Nuovo reato - Sussistenza - Estensione dell'ordine di demolizione all'intero manufatto abusivo - Necessità - Sanabilità complessiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287658-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, la sopraelevazione di una costruzione realizzata "sine titulo" e non sanzionata costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante, in quanto tale, un nuovo reato, sicché l'ordine di demolizione seguito alla condanna del soggetto che se n'è reso autore afferisce all'intero manufatto abusivo e, nel caso in cui sia stata presentata e penda ancora istanza di condono in relazione alla parte dell'immobile inizialmente edificata, questa non sarà sanabile, al pari della successiva sopraelevazione.

DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)