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Sez. 3, Sentenza n. 6049 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017) Rv. 268831 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Ordine di demolizione - Estensione all'intero manufatto, comprensivo di aggiunte, modifiche e superfetazioni successive - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268831-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, avesse respinto la richiesta, formulata dal proprietario del piano primo di un edificio, di revoca o modifica dell'ordine di demolizione del piano terreno, disposto con sentenza nei confronti del responsabile dell'abuso).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)