Sez. L, Sentenza n. 6407 del 25/11/1982 (Rv. 424034 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DI AVVIAMENTO EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 482/1968 - FUNZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DI AVVIAMENTO EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 482/1968 - FUNZIONE.*
La richiesta di avviamento di cui all'art. 16 della legge 2 aprile 1968 n. 482 è un mezzo di verifica dell'"attualità" della possibilità di assunzione di invalidi (o assimilati) da parte delle imprese in relazione al presupposto di cui all'art. 11 della stessa legge (sul numero degli occupati e, conseguentemente, degli invalidi ed assimilati da assumere obbligatoriamente), ma la sua efficacia - ove permanga il presupposto numerico (irrilevanti essendo al riguardo le situazioni di carattere transitorio che non facciano mutare la consistenza dello organico) - non può essere influenzata da altri fattori non compatibili con il rigore e con le finalità assistenziali di tale legge, salva soltanto la possibilità che particolari condizioni economiche dell'impresa siano prese in considerazione dall'autorità amministrativa, nei limiti di cui all'art. 13, comma quinto della medesima legge. (V 154/82, mass n 417837).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)