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Sez. 3, Sentenza n. 478 del 02/02/1977 (Rv. 384033 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE EX ART 291 COD PROC CIV - PENDENZA DEL GIUDIZIO ANCHE PRIMA DELLA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO.*
Stato
decisa il 1977-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384033-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE EX ART 291 COD PROC CIV - PENDENZA DEL GIUDIZIO ANCHE PRIMA DELLA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO.*

Ancorche male instaurato per vizio della notificazione della citazione, un procedimento non puo tuttavia dirsi inesistente, se il giudice abbia ordinato di rinnovare la citazione, ex art 291 cod proc civ, con effetto ex tunc. Esso deve percio, anche prima della rinnovazione della citazione, considerarsi pendente e, se dalla sua definizione dipende la decisione di altro processo, questo dev'essere sospeso ex art 295 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)