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Sez. 5, Sentenza n. 3393 del 12/02/2008 (Rv. 602691 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento in rettifica - Proroga biennale ai sensi dell'art.57 della legge n.413 del 1991 - Criterio dei termini di accertamento non scaduti al 31 dicembre 1991 - Specificazione.
Stato
decisa il 2008-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602691-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la proroga biennale prevista dall'art.57 della legge 30 dicembre 1991, n.413 ha interessato i termini di accertamento che non fossero già scaduti alla mezzanotte del 31 dicembre 1991, con la precisazione che il termine per l'accertamento scadente proprio il 31 dicembre 1991 non può ritenersi "scaduto" in tale giorno perché in questo giorno esso è ancora "aperto"; ne consegue che anche per l'anno 1985 l'Ufficio poteva ancora procedere all'accertamento delle imposte dovute dal contribuente, in quanto il termine di decadenza scadente alla mezzanotte del 31 dicembre 1991 deve intendersi prorogato di due anni.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)