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Sez. 5, Sentenza n. 508 del 18/01/2002 (Rv. 551638 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento in rettifica - Proroga biennale ai sensi dell'art. 57 della legge n. 413 del 1991 - Criterio dei termini di accertamento non scaduti al 31 dicembre 1991 - Specificazione.
Stato
decisa il 2002-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551638-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In materia di I.V.A., la proroga biennale prevista dall'art. 57 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 ha interessato i termini di accertamento (relativi ai periodi di imposta per i quali poteva essere presentata dichiarazione integrativa) i quali non fossero giĆ  scaduti alla mezzanotte del 31 dicembre 1991.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)