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Sez. 2, Sentenza n. 1663 del 27/06/1966 (Rv. 323252 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - DIFETTO DI INTEGRAZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I COEREDI - RILEVABILITA D'UFFICIO IN QUALSIASI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1966-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323252-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - DIFETTO DI INTEGRAZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I COEREDI - RILEVABILITA D'UFFICIO IN QUALSIASI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*

Nel giudizio di divisione ereditaria la necessita dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi discende dal pari diritto di essi alla decisione della controversia, relativa ad un rapporto plurisoggettivo, concettualmente unico ed indivisibile, sicche la sentenza, in tanto puo ritenersi utilmente data, in quanto pronunciata nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, del rapporto medesimo. Nel caso in cui la domanda di divisione non sia stata proposta nei con fronti di tutti i coeredi, il giudice non puo pronunciare su di essa e, qualora il difetto di integrita del contraddittorio sia rilevato solamente dal giudice di appello, questi deve limitarsi a rimettere la causa al primo giudice. A cio non si oppone alcuna preclusione, ne per il fatto che egli si sia gia pronunciato, con sentenza non definitiva, sul merito della causa -non formandosi alcun giudicato implicito sull'integrita del contraddittorio e dovendo, d'altra parte, il giudice rilevarne d'ufficio il difetto, risultante ex actis, in qualsiasi stato e grado del processo-, ne per l'intervento nel secondo grado di giudizio di tutti i coeredi non citati in primo grado -giacche l'intervento puo sanare i difetti del contraddittorio solo quando sia spiegato in primo gradone, infine, per la circostanza che i litisconsorti intervenuti, in appello avessero avuto, fin dall'inizio della causa, conoscenza di fatto della citazione introduttiva del giudizio, notificata per errore al loro dante causa, quantunque fosse gia morto. -nella fattispecie, era stato citato in primo grado un coerede premorto. L'atto di appello era stato notificato alla vedova e non anche alla figlia di lui, unica sua erede.Il difetto di integrita del contraddittorio, esistente sia in primo che in secondo grado, era stato eccepito da uno dei consorti in lite dopo che la Corte d'appello aveva riconosciuto, con sentenza non definitiva, il diritto della parte attrice ad una determinata quota dell'eredita, sentenza nei cui confronti era stata formulata riserva di gravame. Il ricorso per Cassazione, fondato sulla nullita dell'intero giudizio per mancata integrita del contraddittorio, aveva investito entrambe le sentenze della Corte di appello, cioe sia la sentenza non definitiva, sia la sentenza definitiva, la quale aveva dichiarato improponibile, per la preclusione derivante dalla precedente sentenza non definitiva l'eccezione di nullita del giudizio per difetto di integrita del contraddittorio.La Corte regolatrice ha disposto l'integrazione del contraddittorio, annullando entrambe le sentenze impugnate-.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)