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Sez. 2, Sentenza n. 697 del 29/01/1980 (Rv. 404126 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO IN APPELLO, DEL LITISCONSORTE PRETERMESSO ED ACCETTAZIONE DELLA CAUSA NELLO STATO E NEL GRADO IN CUI SI TROVA - OBBLIGO DI RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404126-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO IN APPELLO, DEL LITISCONSORTE PRETERMESSO ED ACCETTAZIONE DELLA CAUSA NELLO STATO E NEL GRADO IN CUI SI TROVA - OBBLIGO DI RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - INSUSSISTENZA.*

La remissione al giudice di primo grado per difetto d'integrita del contraddittorio nel giudizio di primo grado e esclusa - traducendosi in un inutile ed artificioso prolungamento della lite - nel caso in cui il litisconsorte pretermesso in primo grado intervenga nel giudizio di appello, accettando la causa nello stato e nel grado in cui si trova e chiedendo che essa sia cosi decisa, e non risulti, d'altro canto, che tale compimento del giudizio privi alcuna delle parti, che vi si opponga, di una facolta processuale non gia altrimenti pregiudicata. (V 1841/79, mass n 398222; (V 2480/77, mass n 386189; (V 439/74, mass n 368150; (V 1663/66, mass n 323252; (V 643/66, mass n 321273; (V 2501/63, mass n 263848; (Conf 1625/75, mass n 375259; (Conf 2689/68, mass n 335243; (Conf 160/68, mass n 331014; (Conf 1145/65; (Conf 1803/64, mass n 302576; (Conf 1623/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)