Sez. 3 - , Ordinanza n. 4528 del 15/02/2019 (Rv. 652748 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e non opposta – Accoglimento successivo dell'opposizione all'esecuzione – Interesse alla decisione - Persistenza - Effetti invalidanti degli atti esecutivi precedentemente compiuti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
A seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2929, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)