Sez. 3, Sentenza n. 18350 del 27/08/2014 (Rv. 632105 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. e non opposta - Forza di giudicato - Esclusione - Pendenza dell'azione di cognizione dell'esecutato - Contestazione dell'"an" o del "quantum debeatur" - Interesse alla decisione - Persistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Persiste la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente in un'opposizione ad espropriazione presso terzi per ragioni di quantificazione del credito di controparte quando, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., anche ove quest'ultima non sia stata autonomamente impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)