Sez. 6, Sentenza n. 7788 del 26/06/1972 Ud. (dep. 23/11/1972) Rv. 122423 - 01
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO DEL BENEFICIO - MOTIVAZIONE - FALSE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO SUL MERITO DELL'ACCUSA - RILEVANZA ESCLUSIVA - ILLEGITTIMITA DEL DINIEGO.*
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO DEL BENEFICIO - MOTIVAZIONE - FALSE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO SUL MERITO DELL'ACCUSA - RILEVANZA ESCLUSIVA - ILLEGITTIMITA DEL DINIEGO.*
Il giudizio negativo in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena non puo essere fondato esclusivamente sulle mendaci dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato sul merito dell'accusa, in quanto questi, per il principio nemo tenetur se detegere, non deve essere costretto direttamente o indirettamente a dichiarare il vero nella supposizione che un diverso comportamento influisca sulla concessione del beneficio in questione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)