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Sez. 6, Sentenza n. 18634 del 18/11/2014 Cc. (dep. 05/05/2015) Rv. 263950 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Eliminazione del rischio della recidiva - Condizioni - Esecuzione delle attività riparatorie ex art. 17 D.Lgs. n. 231 del 2001 - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263950-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità da reato degli enti, la cessazione del rischio di recidiva, rilevante per l'applicazione di una misura cautelare, può essere determinata non solo dall'attuazione delle attività riparatorie previste dall'art. 17 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ma anche da comportamenti di altro tipo, atteso quanto indicato dall'art. 50, comma primo, del citato testo normativo che, ai fini della revoca dei provvedimenti cautelari, pone in alternativa la ricorrenza delle ipotesi ex art. 17 alla mancanza sopravvenuta delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 45 del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 17, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)