Sez. 3, Sentenza n. 8183 del 05/11/1987 (Rv. 455811 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - COSTITUZIONE TARDIVA - LIMITI TEMPORALI - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ IN TEMA DI CONTROVERSIE IN MATERIA LOCATIZIA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - COSTITUZIONE TARDIVA - LIMITI TEMPORALI - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ IN TEMA DI CONTROVERSIE IN MATERIA LOCATIZIA.*
Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie in materia locatizia, la Costituzione del convenuto avvenuta oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione, deve considerarsi tardiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e comporta la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso proprio di merito e processuali nonché dalle deduzioni probatorie, ma non inficia la contestazione dei fatti affermati dall'attore e le difese in ordine alle questioni sulle quali il giudice deve provvedere di ufficio, né impedisce la valutazione del contenuto complessivo delle deduzioni ed argomentazioni opposte. (V 5023/80, mass n 408880; (V 6094/79, mass n 402809; (V 2708/79, mass n 399029).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)