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Sez. L, Sentenza n. 2708 del 11/05/1979 (Rv. 399029 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - COSTITUZIONE TARDIVA - LIMITE TEMPORALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399029-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - COSTITUZIONE TARDIVA - LIMITE TEMPORALE - CONSEGUENZE.*

Nel rito del lavoro, la Costituzione del convenuto, avvenuta oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione, e ammissibile, anche se deve essere considerata come Costituzione tardiva - possibile fino all'esaurimento della discussione orale di cui allo art 429, comma primo, cod proc civ - e comporta che il convenuto stesso deve accettare il processo nello stato in cui si trova, ferma restando, pertanto, la decadenza dalle eccezioni di merito e processuali e dalle deduzioni probatorie. (Conf 2576/78, mass n 391925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)