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Sez. U, Sentenza n. 4439 del 14/05/1987 (Rv. 453163 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE CON RIFERIMENTO A PROCESSO ESECUTIVO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1987-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453163-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE CON RIFERIMENTO A PROCESSO ESECUTIVO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*

Con riguardo a regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in relazione a processo esecutivo, la sopravvenuta Estinzione di tale processo, che può essere dimostrata anche con la produzione di nuovi documenti davanti alla suprema Corte, determina il venir meno del presupposto del regolamento stesso, cioè della pendenza di un procedimento per il quale si renda necessario definire la questione di giurisdizione, e, pertanto, ne comporta l'inammissibilità. (V 3421/83, mass n 428308; (V 2427/79, mass n 398738).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)