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Sez. 1, Sentenza n. 14971 del 02/07/2007 (Rv. 600005 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Artt. 31 e 32 legge n. 104 del 1994, nel testo di cui al d.l. n. 101 del 1995, conv., con modif., nella legge n. 206 del 1995 - Finalità - Accelerazione ed extracontenziosità delle controversie insorte durante la esecuzione dell'appalto - Rinvio alla fase del collaudo della decisione amministrativa su dette controversie - Esclusione - Giudizio ordinario e arbitrato - Condizione di procedibilità - Espletamento di una fase amministrativa - Elementi della stessa - Condizione di procedibilità alternativa - Decorso dei termini stabiliti - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600005-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, la normativa dettata dagli artt. 31 e 32 della legge n. 109 del 1994, nel testo di cui al d.l. n. 101 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 206 del 1995 al fine di favorire una soluzione celere ed extracontenziosa delle controversie insorte durante l'esecuzione dell'appalto - ha ribaltato la regola generale di rinviare al momento del collaudo la decisione in sede amministrativa sulle controversie sollevate dall'appaltatore in corso d'opera, consentendone la definizione in un momento precedente; in tal caso, rimane ferma, quale condizione di procedibilità sia del giudizio ordinario sia dell'arbitrato, la necessità dell'espletamento di una fase amministrativa (che si svolge con l'audizione dell'appaltatore, una proposta di accordo, e la deliberazione dell'Amministrazione sulle domande proposte dall'appaltatore durante la esecuzione del contratto), restando subordinata la procedibilità delle azioni dell'appaltatore a tutela delle proprie pretese all'espletamento di tale fase, ovvero, in mancanza, al decorso dei termini prestabiliti. Detta previsione di una condizione di procedibilità è manifestamente rispettosa dell'art. 24 Cost., che non impone una correlazione assoluta tra l'insorgenza del diritto e la sua azionabilità, purchè tale differimento non renda eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto e risponda a ragioni di interesse generale.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 104 art. 31, Legge 11/02/1994 num. 104 art. 32, Legge 06/02/1995 num. 206 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1995 num. 101 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)