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Sez. L, Sentenza n. 10452 del 23/10/1997 (Rv. 509193 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Revoca di alcuni dei licenziamenti intimati - Legittimità - Verifica della perdurante esigenza di ridimensionamento dell'azienda - Ammissibilità - Funzione.
Stato
decisa il 1997-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509193-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Nel regime anteriore alla legge n. 233 del 1991 - la quale è inapplicabile ai licenziamenti intimati prima della sua entrata in vigore - la natura collettiva del licenziamento era strettamente connessa all'esigenza di ridimensionamento dell'azienda e di ristrutturazione dell'organizzazione produttiva, senza perché che ci fosse una soglia numerica minima di lavoratori destinatari del recesso; sicché, una volta fissato il numero di lavoratori da licenziare in ragione delle addotte esigenze di ridimensionamento dell'azienda e di ristrutturazione dell'organizzazione produttiva, l'eventuale revoca di alcuni soltanto dei licenziamenti intimati (revoca nella specie prevista, da un accordo sindacale, in favore dei lavoratori disposti ad accettare la sospensione del rapporto in vista della richiesta di intervento della cassa integrazione guadagni) è in sè legittima, non trovando ostacolo nella natura collettiva del licenziamento, atteso che sono sempre identificabili distinte dichiarazioni di recesso del datore di lavoro; ma non di meno la revoca stessa può essere valutata al fine della verifica dell'autenticità, o meno, dell'allegata esigenza di ridimensionamento dell'azienda e di ristrutturazione dell'organizzazione produttiva.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)