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Sez. L, Sentenza n. 4935 del 03/06/1997 (Rv. 504904 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri ex art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 - Applicazione - Onere probatorio relativo - Incidenza.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504904-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, l'onere di provare la concreta ed effettiva applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, previsti dall'art. 2, sesto comma, dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965, incombe sul datore di lavoro, ove il lavoratore denunci la mancata indicazione, nell'atto di licenziamento, dei criteri di scelta adottati. (Principio enunciato con riferimento alla situazione normativa precedente l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)