Sez. 1, Sentenza n. 1772 del 11/06/1971 (Rv. 352267 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - MANTENIMENTO - PARZIALE INCOSTITUZIONALITA DEGLI ARTT 145 E 156 COD CIV - EFFETTI - DIFFERENZIAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEI CONIUGI - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - ACCERTAMENTO DELLE MODESTE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA - ININFLUENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - MANTENIMENTO - PARZIALE INCOSTITUZIONALITA DEGLI ARTT 145 E 156 COD CIV - EFFETTI - DIFFERENZIAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEI CONIUGI - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - ACCERTAMENTO DELLE MODESTE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA - ININFLUENZA.*
La dichiarazione di parziale incostituzionalita degli artt 145, primo comma, e 156, primo comma, cod civ, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 13 luglio 1970, n 133, comporta l'esclusione di ogni differenziazione fra gli obblighi rispettivi dei coniugi in ordine al mantenimento, di guisa che l'Obbligo del marito di mantenere la moglie puo non sussistere nella sua interezza se la moglie dispone di mezzi sufficienti. Tale declaratoria non puo spiegare, peraltro, alcuna influenza nella ipotesi in cui il giudice del merito, nella Determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del marito, abbia tenuto conto delle condizioni economiche della moglie, valutandole, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici, piu che modeste.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)