diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 11790 del 29/04/2026 (Rv. 678660-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso per cassazione - Sottoscrizione da parte di avvocato diverso da quello indicato nel mandato - Asserito disguido informatico - Esclusione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2026-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678660-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per difetto di ius postulandi, l'atto sottoscritto da un difensore diverso da quello munito di procura speciale, senza che assuma rilievo l'asserito disguido informatico, poiché il vizio investe il ricorso stesso e non la sua notificazione.

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)