diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1235 del 20/01/2011 (Rv. 615976 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Sottoscrizione - Da parte di avvocato diverso da quello indicato nel mandato - Effetti - Inammissibilità del ricorso - Autenticazione della firma della procura da parte del difensore sottoscrittore del ricorso - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615976-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Il ricorso per cassazione, sottoscritto da avvocato diverso da quello cui, nella procura a margine del ricorso stesso, è stato conferito il mandato a proporlo, è inammissibile, per la mancanza della necessaria procura in favore del sottoscrittore, non potendo il conferimento di essa desumersi dalla circostanza che il legale, che ha sottoscritto il ricorso, abbia autenticato la firma della parte in calce alla procura espressamente conferita ad altro professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)