Sez. 4 - , Sentenza n. 46396 del 12/06/2018 Ud. (dep. 12/10/2018) Rv. 274429 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Guida in stato di alterazione da stupefacenti - Reato di rifiuto di accertamenti sanitari - Ammissione del conducente di aver fatto uso di sostanza stupefacente - Irrilevanza - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI
Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 187 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)