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Sez. 4, Sentenza n. 20247 del 28/04/2006 Ud. (dep. 14/06/2006) Rv. 234464 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento dello stato di alterazione - Esame tecnico su campioni biologici - Necessità - Conseguenze - Differenze rispetto all'accertamento della guida sotto l'influenza dell'alcool - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234464-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada), è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma terzo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 del codice della strada), per la necessità di conoscenze tecniche specialistiche e di accertamenti strumentali per individuare le sostanze usate e per la non semplice riconoscibilità di detto stato sulla base di osservazioni empiriche (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio per insussistenza del fatto la sentenza di condanna che, in assenza di referti riferibili ad esami compiuti su liquidi biologici, aveva argomentato la condanna solo sulla base della deposizione testimoniale di uno degli operanti della polizia giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)