Sez. 1, Sentenza n. 1598 del 14/02/2000 (Rv. 533793 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di fine rapporto - Trattamento tributario - Riliquidazione in sede amministrativa - Istanza - Clausola diretta a far salva la prosecuzione del giudizio precedentemente instaurato avverso l'assoggettamento dell'indennità al trattamento tributario precedente - Inserimento in detta istanza - Nullità della sola clausola - Configurabilità - Rilevanza della clausola come condizione meramente potestativa al fine dell'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1355 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
La dichiarazione, inserita nella istanza con la quale il contribuente chiede la riliquidazione in sede amministrativa del trattamento tributario della sua indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 4 della legge 26 settembre 1986, n. 482, diretta a far salva la prosecuzione del giudizio da lui precedentemente introdotto avverso l'assoggettamento della stessa indennità ai criteri precedentemente in vigore, è nulla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1418, comma primo, cod. civ., essendo contraria alla disposizione imperativa e cogente di cui al citato art. 4, che prevede quale effetto della presentazione dell'istanza di riliquidazione in sede amministrativa l'automatica rinuncia agli atti del giudizio pendente. Tale vizio comporta la nullità della sola dichiarazione, salvo che non risulti che, senza di essa, il contribuente non avrebbe presentato l'istanza di riliquidazione amministrativa; resta più in particolare da escludere che detta dichiarazione possa eventualmente rilevare come condizione meramente potestativa al fine dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1355 cod. civ. (nel caso di specie il contribuente aveva inserito nella istanza di riliquidazione dell'I.R.P.E.F. sull'indennità di fine rapporto la clausola per cui la presentazione della istanza stessa: "stante anche l'equivocità della norma sulla rinuncia di cui al quinto comma art. 4 legge n. 482, non costituisce rinuncia di diritti che a me potranno derivare (rimborsi, ecc.) a seguito di una sentenza della Corte costituzionale in ordine all'applicazione dell'IRPEF su tutte le indennità di fine rapporto e similari, equipollenti, ed altre, di cui all'art. 1 secondo comma legge n. 482").
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)