Sez. 1, Sentenza n. 9050 del 29/07/1992 (Rv. 478375 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere | Indennità di fine rapporto - Ritenuta I.R.P.E.F. - Riliquidazione dell'imposta - Istanza - Disciplina ex art. 4 legge n. 482 del 1985 - Portata.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere
In tema di ritenuta I.R.P.E.F. sull'indennità di fine rapporto, l'art. 4 della legge 26 settembre 1985 n. 482, nel prevedere che "l'istanza (all'Intendente di Finanza per la riliquidazione dell'imposta) può essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi", introduce nella materia una disciplina differenziata, rendente facoltativa la presentazione dell'istanza di riliquidazione in caso di pendenza di giudizi (lasciando così al contribuente la scelta tra l'attuazione giudiziale del diritto spettantegli in base allo "ius superveniens" o la realizzazione del medesimo in via amministrativa) e disponendo, in caso contrario, che l'istanza suddetta "deve" essere presentata all'Intendente di Finanza nei modi e nei termini prescritti.
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)