Sez. L, Sentenza n. 10794 del 16/10/1995 (Rv. 494251 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Inapplicabilità delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione - Illegittimità dell'art. 30 legge n. 87 del 1953 in relazione agli artt. 136 e 54 Cost. per la conseguente assoggettabilità a responsabilità dell'ottemperante alla legge poi dichiarata incostituzionale - Questione relativa - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n.87("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della corte costituzionale")per contrarietà agli articoli 136, primo comma e 54, primo comma Cost., nella parte in cui, disponendo che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, consentirebbe l'assoggettamento a responsabilità di chi abbia ottemperato alla legge successivamente dichiarata incostituzionale, giacché per un verso la norma suddetta, anche secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale(sent. n.94 del 1986) esprime il medesimo principio generale ricavabile dalla lettura coordinata dello stesso art. 136 Cost. e dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, e per altro verso l'art. 54 Cost. imponendo ai cittadini l'obbligo di osservare la Costituzione e le leggi si riferisce a queste non nella loro espressione testuale ma nella loro valenza normativa, quale risultante dal loro inserimento nell'ambito dell'intero ordinamento e, in particolare, dal loro necessario coordinamento con il dettato costituzionale.(Principio affermato nella specie con riferimento all'obbligo di un' azienda autoferrotranviaria di corrispondere al dipendente licenziato per raggiungimento dell'età pensionabile nonostante l'opzione per la prosecuzione del rapporto e successivamente riammesso in servizio, le retribuzioni per il periodo intercorso fra il licenziamento e la riammissione, benché questa fosse divenuta possibile solo a seguito della sentenza costituzionale n. 226 del 1990 dichiarativa dell'illegittimità Cost. dell'art 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n.791 convertito in legge 26 febbraio 1982 n.54, nella parte in cui non prevedeva la sua applicazione agli autoferrotranvieri).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)