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Sez. L, Sentenza n. 13037 del 24/12/1997 (Rv. 511196 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - LICENZIAMENTO | Licenziamento di lavoratore di età superiore al limite pensionabile - Optante per la prosecuzione del rapporto ex art.6 D.L. n. 791/1981 - Illegittimità - Licenziamento intervenuto prima della sentenza Corte Cost. n. 226/1990 - Estensione.
Stato
decisa il 1997-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511196-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - LICENZIAMENTO

In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il licenziamento del dipendente che abbia raggiunto e superato l'età pensionabile e che, tuttavia, abbia tempestivamente optato, a norma dell'art.6 D.L. n. 4791/1981, per la prosecuzione del rapporto al fine di incrementare la propria anzianità contributiva, è da considerarsi illegittimo alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 1990 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. citato nella parte in cui non prevedeva la sua applicazione agli autoferrotranvieri, e ciò anche se il licenziamento sia intervenuto prima della citata sentenza, posto che la declaratoria di illegittimità costituzionale, determinando la cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impedisce l'applicazione di dette norme anche a rapporti ai quali esse sarebbero stati applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione delle leggi nel tempo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)