Sez. 5, Sentenza n. 8455 del 21/06/2001 (Rv. 547609 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Procedura ex art. 26 d.P.R. n. 633/72 - Applicabilità a soggetto diverso dagli originari soggetti dell'operazione imponibile - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, le disposizioni di cui all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta, non sono applicabili a soggetto diverso da quelli che hanno posto in essere l'operazione imponibile, presupponendo l'applicabilità di tale norma una variazione del rapporto giuridico tra le parti originarie: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio (nel caso di specie il promissario acquirente di un immobile aveva commissionato ad un'impresa lavori di miglioria dello stesso senza poi provvedere al loro pagamento. Essendo stato consensualmente risolto il preliminare di compravendita, i lavori erano stati fatturati dall'appaltatore al promittente venditore, che aveva portato l'IVA, di cui alla fattura, in detrazione. L'amministrazione finanziaria emetteva avviso di rettifica nei confronti di quest'ultimo, contestandogli l'indebita detrazione dell'imposta, non potendo la procedura di rettifica prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 633/72 nel caso trovare applicazione, in quanto l'operazione di storno non era avvenuta tra gli stessi soggetti che avevano dato luogo all'operazione imponibile).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)