Sez. 1, Sentenza n. 7882 del 02/07/1997 Ud. (dep. 09/08/1997) Rv. 208265 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO | Porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere - Attenuante della lieve entità - Ambito di applicabilità - Comprende anche gli strumenti da punta e da taglio - Ragioni.
ARMI - PORTO ABUSIVO
In materia di reati concernenti le armi, la lieve entità del fatto prevista dall'art. 4 comma terzo della legge 18 aprile 1975 n.110 - che consente la irrogazione facoltativa della sola pena dell'ammenda limitatamente al porto di oggetti atti a offendere - pur non essendo riferibile alla ipotesi prevista dal primo comma della detta legge, è applicabile alle ipotesi di armi improprie previste dal secondo comma, ivi compresi gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, trattandosi di strumenti non predestinati alla offesa alla persona, ma che possono essere occasionalmente adoperati per un tale scopo. (Nella specie si trattava di un coltello da lavoro, adoperato per sagomare pezzi di legno).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)