Sez. 1, Sentenza n. 1664 del 11/12/1996 Ud. (dep. 21/02/1997) Rv. 206935 - 01
ARMI - IN GENERE | Attenuante della lieve entità - Distinzione tra gli strumenti offensivi - Esclusione.
ARMI - IN GENERE
In tema di armi, l'applicazione dell'attenuante della lieve entità va operata senza distinguere tra gli oggetti atti ad offendere: infatti il riferimento ad essi, contenuto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha né significato né valore limitativo, ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose - in esse compresi gli strumenti da punta e taglio - indicate nel precedente comma secondo e costituenti armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea, del quale è vietato il porto senza giustificato motivo.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)