Sez. 1, Sentenza n. 30728 del 21/11/2025 (Rv. 676452-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di interruzione del processo - Ammissione del debitore all’amministrazione straordinaria - Decisione di rigetto - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusività - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La decisione che, pronunciando sulla sola competenza, abbia respinto l'eccezione di interruzione del processo per intervenuta ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito esaminata ai soli fini della pronuncia di competenza.
Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 2, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)