Sez. 1, Ordinanza n. 23430 del 17/07/2026 (Rv. 679044-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Impugnazione di pronuncia resa sulla competenza e sul merito - Allegazione di carenza di potestas iudicandi in violazione dell'art. 48 c.p.c. - Ammissibilità del regolamento - Esclusione - Deducibilità in fase di gravame - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La censura con la quale viene dedotto che il giudice, pronunciandosi sulla competenza e sul merito, ha esorbitato i limiti della propria potestas iudicandi, in violazione dell'art. 48 c.p.c., non è deducibile con il regolamento di competenza, ancorché nelle forme di cui all'art. 43 c.p.c., ma va proposta al giudice di merito competente per il gravame.
Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)