Sez. 1, Sentenza n. 732 del 05/02/1996 Cc. (dep. 22/05/1996) Rv. 205123 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - In genere | Mancanza di impugnazione del pubblico ministero - Revoca dell'indulto applicato in primo grado - Possibilità - Esclusione - Ragione: revoca subordinata alla condanna per altro reato.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - In genere
In mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può revocare l'indulto applicato in primo grado, sicché la revoca è rimessa alla fase esecutiva, poiché - come risulta dall'art. 590, ultimo comma cod. proc. pen. 1930 e 674, ultimo comma cod. proc. pen. in vigore - il giudice della cognizione può revocare il beneficio condizionato solo con la sentenza di condanna per altro reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 590, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)