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Sez. L, Sentenza n. 764 del 06/02/1986 (Rv. 444309 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL LAVORATORE SVOLTA NON STABILMENTE MA NON OCCASIONALMENTE IN AMBIENTE DI RISCHIO - PREMIO SUPPLEMENTARE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO NELLA SUA INTEREZZA - DECURTAZIONE PROPORZIONALE - INAMMISSIBILITÀ - FACOLTÀ DI RIDUZIONE DELL'INAIL - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444309-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL LAVORATORE SVOLTA NON STABILMENTE MA NON OCCASIONALMENTE IN AMBIENTE DI RISCHIO - PREMIO SUPPLEMENTARE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO NELLA SUA INTEREZZA - DECURTAZIONE PROPORZIONALE - INAMMISSIBILITÀ - FACOLTÀ DI RIDUZIONE DELL'INAIL - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Qualora resti accertato che il lavoratore operi, sia pure non stabilmente (ma non occasionalmente) in ambiente in cui è presente il rischio, il premio supplementare a carico del datore di lavoro è dovuto nella sua interezza - cioè fissato in relazione alla incidenza del salario specifico nella sua interezza - e non subisce, per legge, decurtazione proporzionale con riferimento al tempo di concreta esposizione, restando nella facoltà dell'i.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 2 del d.m. 14 novembre 1978, di tenere conto di tale circostanza ai fini della riduzione del premio stesso in misura inferiore del 30% di quello indicato in tabella. (Conf 3488/85, mass n 441120).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DM 14/11/1978 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)