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Sez. L, Sentenza n. 3488 del 08/06/1985 (Rv. 441120 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RICORSO A DETTA CASSA ED ALLE PROCEDURE DI MOBILITÀ INTERAZIENDALE - DIFFERENZA TRA LA NORMALE RETRIBUZIONE ED IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE - PAGAMENTO - DIRITTO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RICORSO A DETTA CASSA ED ALLE PROCEDURE DI MOBILITÀ INTERAZIENDALE - DIFFERENZA TRA LA NORMALE RETRIBUZIONE ED IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE - PAGAMENTO - DIRITTO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA.*

Nel caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni e alle procedure di mobilità interaziendale (di cui alle leggi n. 675 del 1977 e n. 215 del 1978) il lavoratore sospeso, che rivesta la qualifica impiegatizia, non può rivendicare dal datore di lavoro la differenza tra la normale retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale, perché non trovano applicazione né l'art. 6 R.d.l. n. 1825 del 1924 (che garantisce agli impiegati l'intera retribuzione in caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro) né analoghe norme previste dai contratti collettivi (quale l'art. 20 C.C.n.L. 15 luglio 1977 per i dipendenti di aziende operanti nel settore alimentare) stante anche la peculiare caratteristica assunta in tale situazione dall'intervento della C.i.G. finalizzato, non tanto ad agevolare una rioccupazione dei lavoratori nell'ambito della stessa azienda, quanto ad assicurare ai medesimi una sostanziale continuità salariale nel passaggio da un'impresa ad un'altra. (V 7070/84, mass n 431686; (V 1353/84, mass n 433477; (Conf 5424/84, mass n 437122).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 15/07/1977 num. 20, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1, Legge 26/05/1978 num. 215 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)