Sez. 2, Sentenza n. 2178 del 06/05/1978 (Rv. 391566 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - CORRELAZIONE TRA LA DOMANDA E LA PRONUNCIA DI DEFINIZIONE DEL PROCESSO - REQUISITI - INTERVENUTA MODIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE DEDOTTA - INTERRUZIONE DEL NESSO TRA LA DOMANDA E LA SENTENZA FINALE - FATTISPECIE.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - CORRELAZIONE TRA LA DOMANDA E LA PRONUNCIA DI DEFINIZIONE DEL PROCESSO - REQUISITI - INTERVENUTA MODIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE DEDOTTA - INTERRUZIONE DEL NESSO TRA LA DOMANDA E LA SENTENZA FINALE - FATTISPECIE.*
Affinche la trascrizione della domanda giudiziale possa produrre gli effetti previsti dall'art 2652 cod civ, e necessario che vi sia stretta e precisa correlazione tra la domanda, quale risulta riportata nella nota di trascrizione, e la pronunzia giudiziale che, definendo il processo, si vuole opporre ai terzi che abbiano nel frattempo acquistato diritti sull'immobile. Poiche la trascrizione della citazione deve consentire a colui che acquisti un immobile di accertare che esiste altro soggetto che vanti pretese sull'immobile stesso, al fine di valutarne la fondatezza, la nota di trascrizione della domanda giudiziale deve essere precisa e specifica e la sentenza, per potersi ricollegare alla trascrizione della citazione, deve presentare una perfetta coincidenza con la citazione stessa, si che si possa affermare che e stata accolta proprio quella domanda per cui e intervenuta la trascrizione. Tale correlazione deve, pertanto, escludersi qualora, malgrado l'unicita ed unitarieta del processo, per l'intervenuta modificazione della qualificazione giuridica della fattispecie dedotta, siasi spezzato il nesso tra l'atto introduttivo e la sentenza finale, ai fini della trascrizione. (nella specie, si e esclusa la possibilita di fare risalire, ai fini della trascrizione, gli effetti di una sentenza che aveva rigettato una domanda di risoluzione per eccessiva onerosita di un contratto contenente una vendita definitiva, ad una domanda, debitamente trascritta, di emanazione di una sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto, non stipulato in violazione di un Obbligo nascente da un contratto preliminare). (V 2340/76, mass n 381131; (V 587/71, mass n 350297; (V 1976/67, mass n 328979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)