Sez. 2, Sentenza n. 587 del 05/03/1971 (Rv. 350297 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - OPPONIBILITA AL TERZO - NEGOZIO COSTITUTIVO DI SERVITU - STIPULAZIONE CONTESTUALE A COMPRAVENDITA - EFFICACE TRASCRIZIONE - CONDIZIONI - ONERI ED OBBLIGHI DEI TERZI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - OPPONIBILITA AL TERZO - NEGOZIO COSTITUTIVO DI SERVITU - STIPULAZIONE CONTESTUALE A COMPRAVENDITA - EFFICACE TRASCRIZIONE - CONDIZIONI - ONERI ED OBBLIGHI DEI TERZI.*
Perche possa considerarsi efficacemente trascritto anche il negozio costitutivo di servitu, stipulato contestualmente ad un contratto di compravendita, e sufficiente che dal contenuto della nota di trascrizione siano individuabili la natura della servitu ed i fondi cui inerisce, ancorche non risulti la precisa espressione giuridica. Ai terzi non e imposto altro Onere di indagine che la ispezione dei registri immobiliarì tuttavia, essi hanno l'Obbligo di esaminare il contenuto della nota di trascrizione per intero ed anche in correlazione con eventuali altre successivamente trascritte. Nella specie il giudice di merito, che aveva ritenuto validamente costituite delle tipiche servitu reciproche tra fondi alienati contestualmente, ne aveva dichiarato la inopponibilita ai terzi, sulla base di una valutazione meramente formale di un'unica nota di trascrizione senza indagare se dal registro risultasse la sussistenza di altre note e se il contenuto sostanziale di quella esaminata inducesse in una assoluta incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto, con riguardo al disposto dell'art 1940 cod civ del 1865).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 2643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)