Sez. 1, Sentenza n. 16911 del 11/11/2003 (Rv. 568042 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Procedimento di equa riparazione - Acquisizione degli atti del processo presupposto - Obbligatorietà - Esclusione - Formulazione di specifica richiesta del ricorrente - Necessità - Mancato accoglimento della richiesta - Vizio del processo - Configurabilità - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'acquisizione degli atti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione del termine di durata ragionevole del processo non è obbligatoria, ma è rimessa alla eventuale formulazione di specifica richiesta in facoltà del ricorrente. In caso di mancato accoglimento della richiesta eventualmente formulata, in tanto si configura un vizio in grado di reagire sulla stessa validità del processo, in quanto il ricorrente, all'atto della detta richiesta, espliciti il fondamento concreto della sua istanza (in termini di rilevanza e di mancata, disagevole o troppo onerosa possibilità di conseguire la disponibilità di copia degli atti del processo presupposto).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)