Sez. 1, Sentenza n. 18603 del 21/09/2005 (Rv. 584062 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio di equa riparazione - Atti relativi al procedimento affetto da ritardo - Facoltà della parte interessata di chiederne l'acquisizione - Obbligo del giudice di disporre in conformità dell'istanza - Esclusione - Mancato accoglimento della richiesta - Sindacato di legittimità - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l'art. 3, comma quinto, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel prevedere la facoltà della parte di chiedere l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui assume essersi verificato il ritardo, non stabilisce un obbligo del giudice del merito di disporla, ferma restando la denunciabilità, in sede di legittimità, del mancato accoglimento dell'istanza sotto il profilo del vizio della motivazione del decreto che definisce il giudizio, tenendo anche conto che nel modello processuale della legge n. 89 del 2001 sussiste un potere d'iniziativa del giudice, che gli impedisce di rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con l'esercizio di tale potere.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)