Sez. 3, Sentenza n. 1990 del 06/03/1997 (Rv. 502835 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI | Ente pubblico sottoposto a tutela (I.N.P.S.) - Esecuzione del pignoramento dei crediti del dipendente di sede periferica - Individuazione del luogo di esecuzione - Criteri.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI
Per il combinato disposto dagli artt. 26 secondo comma cod. proc. civ. e 4 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 il foro dell'espropriazione forzata di uno stipendio corrisposto ad un dipendente di una sede provinciale di un ente pubblico sottoposto a tutela (nella specie l'I.N.P.S.), va individuato nel luogo ove quest'ultimo ha il suo rappresentante legale, e poiché ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 (norma sullo stato giuridico dei dirigenti dello stato, estesa dall'art. 2 della Legge 8 marzo 1985 n. 72 a quelli del parastato) i dirigenti periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi, il pignoramento del predetto stipendio va eseguito presso la sede periferica da cui il debitore dipende, in persona del direttore provinciale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1972 num. 748 art. 2, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 4, Legge 08/03/1985 num. 72 art. 1, Legge 08/03/1985 num. 72 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)