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Sez. 1, Sentenza n. 2692 del 26/03/1996 (Rv. 496581 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA | Crediti lavorativi dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo - Espropriazione forzata - Illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. n. 180 del 1950 - Effetti - Determinazione del Pretore territorialmente competente.
Stato
decisa il 1996-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496581-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA

In tema di competenza territoriale per l'espropriazione forzata di crediti lavorativi dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (nelle specie, A.N.A.S.), la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 231 del 1994, determina l'applicabilità del criterio generale fissato dall'art. 26 cod. proc. civ., con la consequenziale competenza del pretore del luogo in cui si trova l'organo o l'ufficio tenuto ad erogare il trattamento retributivo.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1950 num. 180 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)