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Sez. 3, Sentenza n. 16117 del 26/06/2013 (Rv. 626988 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Giudicato formatosi nei rapporti tra creditore ed uno dei condebitori - Invocabilità nei rapporti di regresso tra coobbligati - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626988-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO

L'art. 1306 c.c. si applica nei soli rapporti tra creditore e coobbligato solidale, e non ai rapporti di regresso tra i vari condebitori. Ne consegue che il condebitore il quale, pagato il debito, agisca in regresso nei confronti dell'altro coobbligato, non può invocare nei confronti di questi il giudicato che lo abbia condannato al pagamento; né il coobbligato convenuto può a lui opporre altro e contrastante giudicato, col quale invece sia stata rigettata la pretesa creditoria nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1306 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)