Sez. 5, Sentenza n. 28881 del 09/12/2008 (Rv. 606080 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Imposta di registro ed INVIM - Impugnazione dell'accertamento di maggior valore - Autonomi ricorsi del venditore e dell'acquirente - Accertamento di valori diversi per effetto di giudicati autonomi - Richiesta di un condebitore di applicazione del giudicato più favorevole - Accoglimento - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
Nel caso in cui il venditore e l'acquirente di un immobile abbiamo impugnato, con autonomi ricorsi, l'avviso di accertamento di maggior valore a ciascuno di essi notificato, rispettivamente, ai fini dell'INVIM e dell'imposta di registro, il venditore nei confronti del quale sia intervenuta la definizione dell'imponibile ai fini dell'INVIM con sentenza passata in giudicato, non può chiedere, impugnando l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificatogli a seguito del mancato pagamento da parte dell'acquirente, di avvalersi del giudicato più favorevole formatosi nei confronti di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ., in quanto tale disposizione presuppone che nei confronti del condebitore solidale che chiede l'applicazione del giudicato più favorevole intervenuto nei confronti dell'altro condebitore non si sia già formato altro giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)