Sez. 1, Sentenza n. 11516 del 17/05/2007 (Rv. 597165 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Comune parte di un giudizio - Potere di rilascio della procura - Sindaco - Delibera della Giunta - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Compete al Sindaco, senza necessità di alcuna delibera della Giunta comunale, il potere di rilasciare il mandato alle liti e, allorquando dall'intestazione dell'atto si desume che la procura è stata conferita dallo stesso, nessuna incertezza può sorgere in ordine al soggetto che l'ha rilasciata e a cui deve riferirsi la firma posta in calce al mandato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 267 art. 48, Legge 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)