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Sez. 5, Sentenza n. 13333 del 07/06/2006 (Rv. 590732 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Comune parte del giudizio - Conferimento e revoca della procura alle liti - Potere - Spettanza al sindaco.
Stato
decisa il 2006-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590732-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, compete esclusivamente al Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, il potere di conferire al difensore del comune la procura alle liti, potere che comprende quello di revocare la procura al precedente difensore e di conferirla ad altro, atteso che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente, mentre la giunta comunale ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)