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Sez. 3, Sentenza n. 7064 del 29/11/1986 (Rv. 449141 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO - CONVERSIONE DI UN CONTRATTO IN UN NEGOZIO UNILATERALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DI DONAZIONE NULLA PER DIFETTO DI FORMA IN PROMESSA DI PAGAMENTO - IMPOSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449141-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO - CONVERSIONE DI UN CONTRATTO IN UN NEGOZIO UNILATERALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DI DONAZIONE NULLA PER DIFETTO DI FORMA IN PROMESSA DI PAGAMENTO - IMPOSSIBILITÀ.*

L'art. 1424 cod. civ., prevedendo esclusivamente l'ipotesi della conversione di un contratto nullo in un altro contratto, non consente altresì la conversione di un contratto nullo in un negozio unilaterale in quanto, operando la conversione sul piano delle trasformazioni giuridiche, non comporta la frammentazione del contratto in Atti unilaterali con l'attribuzione di nuovi e diversi effetti, consegue che una donazione nulla per difetto di Forma non può convertirsi in promessa unilaterale di pagamento, giuridicamente impegnativa. (V 5451/80, mass n 409320, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)